Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
             Proroghe non onerose di termini in scadenza 
 
  1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga  fino  al  31
dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1  ovvero
la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e  regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata. 
  (( 2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma  2  sono  disposte
previo parere della Commissione parlamentare per la  semplificazione,
di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28  novembre  2005,  n.
246, e successive modificazioni,  e  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per le conseguenze  di  carattere  finanziario.  I  pareri
parlamentari sono  resi  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla
trasmissione degli schemi dei decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  che,  decorso  il  termine,  possono  essere  comunque
adottati. 
  2-ter. Al comma 1 dell'articolo  245  del  decreto  legislativo  19
febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le  parole:  «  non
oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  non
oltre il 31 dicembre 2011 ». 
  2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29  dicembre
2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio
2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « il cui mandato e' scaduto 31 dicembre 2009  »  sono
sostituite dalle seguenti: « il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre
2010 »; 
  b) le parole: « il cui mandato scade entro il 31  dicembre  2010  »
sono sostituite dalle seguenti: « il cui mandato scade  entro  il  31
dicembre 2011 »; 
  c) le parole: « a far data dal 1° gennaio 2010  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2011 »; 
  d) le parole: « non oltre il 31 dicembre  2010  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ». 
  2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella  tabella
1 allegata al presente decreto, la cui scadenza e'  fissata  in  data
successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La 
  disposizione di cui al presente comma non si applica ai  termini  e
ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge
3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2008, n. 129, e a quelli  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui  al
comma 2 del presente articolo, nonche' a quelli di  cui  all'articolo
12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali  resta
fermo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  12,  comma  7,   come
modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto. 
  2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla «  FONTE  NORMATIVA.
articolo 17, comma 19, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102  »,
di cui alla tabella 1, si intende  riferito  anche  agli  idonei  nei
concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni. 
  2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, si interpreta nel  senso  che  le  modificazioni  degli  obblighi
assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi
successori o aventi causa, sono inefficaci,  anche  se  contenuti  in
emendamenti statutari, prima della decorrenza  dei  termini  previsti
nel concordato. )) 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo del comma 19 dell'art.  14  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 e  successive  modificazioni
          (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005): 
              "19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza." 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  245  del
          decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51  e  successive
          modificazioni (Norme in materia di istituzione del  giudice
          unico di  primo  grado),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "245. 1. Le disposizioni del regio decreto  30  gennaio
          1941, n. 12, come  modificate  o  introdotte  dal  presente
          decreto, in forza delle quali  possono  essere  addetti  al
          tribunale ordinario e alla procura della Repubblica  presso
          il tribunale ordinario  magistrati  onorari,  si  applicano
          fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del
          ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a  norma
          dell'articolo 106, secondo  comma,  della  Costituzione,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2011." 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi  urgenti
          in  materia  di  funzionalita'  del  sistema  giudiziario),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio
          2010, n. 24, come modificato dalla presente legge: 
              "2. I giudici onorari e i vice procuratori  onorari  il
          cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010 e  per  i  quali
          non e'  consentita  un'ulteriore  conferma  secondo  quanto
          previsto  dall'   articolo   42-quinquies,   primo   comma,
          dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12, nonche'  i  giudici  di  pace  il  cui
          mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i  quali  non
          e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto
          dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.
          374,  e  successive   modificazioni,   sono   ulteriormente
          prorogati nell'esercizio delle rispettive  funzioni  a  far
          data dal 1° gennaio 2011, fino alla riforma organica  della
          magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre
          2011. 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'art.  4  del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
          materia di monitoraggio e  trasparenza  dei  meccanismi  di
          allocazione  della  spesa  pubblica,  nonche'  in   materia
          fiscale  e  di  proroga  di   termini),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: 
              "9. Le disposizioni di cui agli  articoli  4  e  5  del
          decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano  a
          decorrere dall'anno accademico 2011-2012." 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,  n.
          195 (Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e
          le modalita' di applicazione degli studi di settore): 
              "1. Applicazione degli studi di settore. 
              1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi  da
          1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  si  applicano  a
          partire dagli accertamenti relativi  al  periodo  d'imposta
          nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire
          dall'anno  2009  gli  studi  di   settore   devono   essere
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il  30  settembre
          del periodo d'imposta nel  quale  entrano  in  vigore.  Per
          l'anno 2008 il termine di  cui  al  periodo  precedente  e'
          fissato al 31 dicembre." 
              - Si riporta il testo del comma  19  dell'art.  17  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              "19.  L'efficacia  delle   graduatorie   dei   concorsi
          pubblici per assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative
          alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          23  dicembre  2003,  n.  347   (Misure   urgenti   per   la
          ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato  di
          insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge  18
          febbraio 2004, n. 39: 
              "4-bis.Concordato. 
              1. Nel programma  di  ristrutturazione  il  commissario
          straordinario puo' prevedere la soddisfazione dei creditori
          attraverso   un   concordato,   di   cui   deve    indicare
          dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie.  Il
          concordato puo' prevedere: 
              a) la suddivisione dei creditori in classi  secondo  la
          posizione giuridica ed interessi economici omogenei; 
              b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti
          a classi diverse; 
              c) la ristrutturazione dei debiti  e  la  soddisfazione
          dei  creditori  attraverso  qualsiasi  forma   tecnica,   o
          giuridica,  anche  mediante  accollo,   fusione   o   altra
          operazione  societaria;  in  particolare,  la  proposta  di
          concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad
          alcune categorie di  essi  nonche'  a  societa'  da  questi
          partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni,  anche
          convertibili in  azioni  o  altri  strumenti  finanziari  e
          titoli di debito; 
              c-bis) l'attribuzione ad un assuntore  delle  attivita'
          delle imprese interessate  dalla  proposta  di  concordato.
          Potranno costituirsi come assuntori  anche  i  creditori  o
          societa' da questi partecipate o societa',  costituite  dal
          commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad
          essere attribuite ai creditori per effetto del  concordato.
          Come  patto  di  concordato,  potranno  essere   trasferite
          all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6,
          promosse dal commissario straordinario fino  alla  data  di
          pubblicazione   della   sentenza   di   approvazione    del
          concordato. 
              1-bis. La presentazione della  proposta  di  concordato
          comporta l'interruzione delle  operazioni  di  accertamento
          del  passivo.   Anche   prima   della   presentazione,   il
          commissario straordinario puo' chiedere al giudice delegato
          di disporre la sospensione  delle  operazioni  di  verifica
          dello stato passivo, quando vi siano concrete  possibilita'
          di proporre il concordato. 
              2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu'
          societa'  del   gruppo   sottoposte   alla   procedura   di
          amministrazione straordinaria, ferma  restando  l'autonomia
          delle rispettive masse attive e passive. Da tale  autonomia
          possono   conseguire   trattamenti    differenziati,    pur
          all'interno della stessa classe  di  creditori,  a  seconda
          delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa'  cui
          la proposta di concordato si riferisce. 
              3. (soppresso) 
              4. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  entro  tre  giorni
          dall'autorizzazione   del    Ministro    delle    attivita'
          produttive, di cui all'articolo 57 del decreto  legislativo
          n. 270, all'esecuzione del programma  di  ristrutturazione,
          il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del
          tribunale  copia  del  programma  autorizzato,  depositando
          presso il giudice delegato istanza di concordato. 
              5. La proposta di concordato,  quale  parte  integrante
          del   programma,   deve   essere   pubblicata   ai    sensi
          dell'articolo 4,  comma  2-bis,  e,  in  ogni  caso,  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana;  unitamente
          alla proposta  di  concordato  deve  essere  pubblicato  il
          provvedimento del giudice delegato  che  fissa  il  termine
          entro il quale l'imprenditore insolvente,  i  creditori  ed
          ogni  altro  interessato  possono  depositare   presso   la
          cancelleria  del  tribunale  documenti  e  memorie  scritte
          contenenti  le   proprie   osservazioni   sull'elenco   dei
          creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di
          prelazione.  Nel  medesimo  termine  i  soggetti  che   non
          figurano  nell'elenco  dei  creditori  possono   depositare
          istanza di ammissione dei  propri  crediti,  corredata  dai
          documenti giustificativi. 
              6. Nei successivi sessanta giorni il giudice  delegato,
          con la collaborazione del commissario straordinario,  forma
          gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con  riserva  e
          di quelli esclusi, con indicazione dei relativi  importi  e
          delle cause  di  prelazione;  nel  caso  di  ammissione  di
          strumenti finanziari che  non  consentano  l'individuazione
          nominativa  dei  soggetti  legittimati,   saranno   ammessi
          nell'elenco i crediti relativi all'importo  complessivo  di
          ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi
          dei creditori ammessi o ammessi con  riserva  e  di  quelli
          esclusi sono quindi depositati presso  la  cancelleria  del
          tribunale e dichiarati esecutivi con  decreto  del  giudice
          delegato.  Il  commissario  straordinario  comunica   senza
          ritardo ai  creditori,  tramite  lettera  raccomandata  con
          avviso di  ricevimento,  ovvero  tramite  pubblicazione,  a
          spese  della  procedura,  in  due  o  piu'   quotidiani   a
          diffusione  nazionale  o   internazionale,   ovvero   altra
          modalita',  anche  telematica,  determinata   dal   giudice
          delegato,  e  comunque   attraverso   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  l'avvenuto
          deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i
          creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne  visione.
          Comunica,   inoltre,   con   le   stesse   modalita',    il
          provvedimento di cui al comma 7. I  creditori  esclusi,  in
          tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare
          opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo
          la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi  possono
          impugnare  le  ammissioni  di  altri  creditori  ai   sensi
          dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.
          I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione  sono
          determinati in quindici giorni per i creditori residenti in
          Italia e in trenta giorni per quelli residenti  all'estero,
          decorrenti dalla data di comunicazione del  deposito  degli
          elenchi effettuata secondo le modalita' di cui al  presente
          comma. Non si  applica  la  disposizione  del  terzo  comma
          dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          ma il giudice puo', ove riscontri fondati elementi e tenuto
          anche  conto  del  rapporto  tra  l'ammontare  del  credito
          vantato dall'impugnante e quello  del  credito  contestato,
          adottare  gli  opportuni  provvedimenti,   se   del   caso,
          ordinando  l'accantonamento  delle   somme   ovvero   anche
          l'intrasferibilita' delle azioni eventualmente spettanti ai
          titolari di crediti  contestati,  disponendo  le  opportune
          annotazioni. Ove sia  disposto  tale  vincolo,  i  titolari
          delle azioni possono esercitare  i  diritti  di  opzione  e
          partecipare alle assemblee societarie,  ma  non  effettuare
          atti di disposizione sui titoli. Con il  provvedimento  che
          decide sull'opposizione il giudice dispone in  merito  alle
          azioni gia' attribuite al soggetto il credito del quale sia
          stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione
          delle somme accantonate. 
              7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui  al
          comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalita' ed  il
          termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi  con
          riserva  sono  chiamati  a   votare   sulla   proposta   di
          concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni
          successivi  alla  data   di   comunicazione   dell'avvenuto
          deposito degli elenchi  di  cui  al  comma  6.  Il  giudice
          delegato stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al
          voto dei portatori di strumenti finanziari il  cui  importo
          complessivo e' gia' stato ammesso al voto. 
              8. Il  concordato  e'  approvato  se  riporta  il  voto
          favorevole dei creditori che rappresentino  la  maggioranza
          dei crediti ammessi al voto.  Ove  siano  previste  diverse
          classi di creditori, il concordato e' approvato se  riporta
          il voto  favorevole  dei  creditori  che  rappresentino  la
          maggioranza  dei  crediti  ammessi  al  voto  nella  classe
          medesima. I creditori possono esprimere il  loro  voto,  da
          fare pervenire presso  la  cancelleria  del  tribunale  nel
          termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma,
          ovvero  lettera  raccomandata,   ovvero   altra   modalita'
          ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I  creditori
          che non fanno pervenire  il  proprio  voto  o  che  non  si
          legittimano al voto entro il suddetto termine si  ritengono
          favorevoli all'approvazione del concordato. 
              9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta, il
          tribunale approva il concordato con sentenza in  camera  di
          consiglio.  Quando  sono   previste   diverse   classi   di
          creditori,  il  tribunale,  riscontrata  in  ogni  caso  la
          maggioranza di cui al comma 8, puo' approvare il concordato
          nonostante il dissenso di una o piu' classi  di  creditori,
          se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta  di
          concordato e qualora ritenga che i  creditori  appartenenti
          alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti  dal
          concordato in misura  non  inferiore  rispetto  alle  altre
          alternative concretamente praticabili. 
              10. La sentenza che approva o respinge il concordato e'
          pubblicata, oltre che a norma dell'articolo  17  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso  la  riproduzione
          di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale  e,
          se del caso, internazionale, ovvero  altra  forma  ritenuta
          idonea, secondo le modalita' ed entro i  termini  stabiliti
          con la sentenza stessa.  La  sentenza  e'  provvisoriamente
          esecutiva e  produce  effetti  nei  confronti  di  tutti  i
          creditori per titolo,  fatto,  ragione  o  causa  anteriore
          all'apertura    della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria; determina altresi', in  caso  di  concordato
          con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei
          beni cui si riferisce la proposta  di  concordato  compresi
          nell'attivo delle societa'. Il commissario straordinario o,
          nel  caso  di  concordato  per   assunzione,   l'assuntore,
          provvedono,   anche   in    pendenza    di    impugnazione,
          all'esecuzione del concordato  sotto  la  vigilanza  ed  il
          controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle
          attivita' produttive. La  sentenza  puo'  essere  impugnata
          dall'imprenditore   insolvente,   dai   creditori   e   dal
          commissario straordinario, con atto di citazione avanti  la
          corte  d'appello,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
          decorrenti dalla  pubblicazione  della  stessa  secondo  le
          modalita' sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non
          ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva. 
              11. La procedura di  amministrazione  straordinaria  si
          chiude con il passaggio in  giudicato  della  sentenza  che
          approva il concordato. 
              11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attivita' d'impresa,
          entro sessanta giorni dalla  pubblicazione  della  sentenza
          che respinge il concordato,  il  commissario  straordinario
          puo' presentare al Ministro delle attivita'  produttive  un
          programma di cessione dei  complessi  aziendali,  ai  sensi
          dell'articolo  27,  comma  2,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo  n.  270.  Se  il  programma  di  cessione   e'
          autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa  puo'
          avere, in deroga a quanto previsto dalla  medesima  lettera
          a),  del  decreto  legislativo  n.  270,  una  durata   non
          superiore  a   due   anni,   decorrenti   dalla   data   di
          autorizzazione del programma di cessione. Se  il  programma
          di cessione non e' tempestivamente presentato al  Ministro,
          ovvero  non  e'  autorizzato,  il  tribunale,  sentito   il
          commissario straordinario,  dispone  la  conversione  della
          procedura di amministrazione straordinaria  in  fallimento.
          Restano  in  ogni  caso  salvi  gli  effetti   degli   atti
          legalmente compiuti dagli organi della procedura."